Ecobonus 110%

COS'É L'ECOBONUS 110%?

Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

I Bonus potenziati al 110% si applicano per interventi effettuati su:

  • Parti comuni di edificio
  • Singole unità immobiliari possedute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni
  • Edifici unifamiliari o singole unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Interventi ammessi

Le detrazioni sono riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”):

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate

che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici.

Sono previste 3 modalità per ottenere il Superbonus:

1

Il beneficiario paga direttamente il fornitore e mantiene la detrazione fiscale al 110% delle spese sostenute, da fruire nei 5 anni successivi.

2

Il beneficiario paga il fornitore direttamente. La sua detrazione fiscale del 110% della spesa sostenuta viene trasformata in credito d’imposta da cedere a una terza società, comprese banche e intermediari finanziari.

3

Il beneficiario riceve dal fornitore uno sconto in fattura, in cambio della sua rinuncia a usufruire direttamente della detrazione e il fornitore riceverà un compenso sotto forma di credito d’imposta pari al 110% del valore della fattura.